STATUTO ASSOCIAZIONE COMITATO FESTEGGIAMENTI - TRICERRO

"FAMIJA TRISEREISA"

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI, PATRIMONIO

ART. 1

E' costituita in Tricerro, con sede posta presso il luogo di residenza del suo presidente pro-tempore, la "L' ASSOCIAZIONE COMITATO FESTEGGIAMENTI -TRICERRO", che di seguito ed in breve potrà essere denominata "FAMIJA TRISEREISA" il cui ordinamento interno è regolato dalle norme che seguono, liberamente accettate dagli associati. Essa ha durata illimitata.

ART. 2

La "Famija Trisereisa" è una associazione apolitica, apartitica e aconfessionale che svolge la sua attività senza finalità di lucro. La partecipazione all'organizzazione delle attività associative da parte dei propri aderenti avrà carattere volontario. Tutte le cariche sono gratuite e solo in casi eccezionali il Consiglio Direttivo potrà disporre, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, rimborsi di spese effettivamente sostenute nell'esecuzione di incarichi.

ART. 3

La Famija ha lo scopo preminente di promuovere iniziative volte a favorire l'aggregazione tra i Soci, perseguire fini di interesse culturale, dell'arte e di mantenimento delle tradizioni e del dialetto locale, improntando la propria attività anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni benefiche, folcloristiche, sportive e conviviali riservate ai soli Soci o aperte alla partecipazione di tutti.

ART. 4

L' Associazione è composta da: Soci Fondatori,Soci Ordinari,Soci Simpatizzanti. Sono Soci FONDATORI e ORDINARI coloro che nel 1973 dettero vita all'associazione "Famija Trisereisa" da cui trae origine l'attuale Associazione e costituirono il fondo di dotazione con il versamento di una quota associativa rispettivamente di £. 20.000.=. e di £. 10.000.=. Sono altresì Soci ORDINARI coloro che, residenti in Tricerro, previa domanda di appartenenza all'Associazione sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità tempo per tempo stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono Soci SIMPATIZZANTI coloro che, pur non residenti in Tricerro, condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e, con le stesse modalità di cui al precedente alinea, sono ammessi a farne parte. Possono essere ammessi quali Soci Ordinari o Simpatizzanti i minorenni che abbiano superato il 12° anno di età e che abbiano presentato domanda di ammissione munita del benestare dei genitori esercenti la patria potestà. I Soci sono tenuti a dare al Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, tempestiva segnalazione dell'eventuale trasferimento di residenza

ART. 5

L' ammissione a Socio è subordinata ali' accoglimento di istanza da rivolgere al Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile ed inappellabile, in detta istanza I'aspirante deve dichiarare di condividere finalità e scopi dell'Associazione, impegnandosi ad osservare le norme statutarie e relativi regolamenti, nonché sostenere, difendere ed onorare il buon nome del sodalizio.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta con carattere di temporaneità. La qualità di Socio non è trasmissibile.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione;

a) per DIMISSIONI volontarie, da presentare in forma scritta al Presidente della Famija che ne darà notizia al Consiglio Direttivo

b) per MOROSITA': decadono automaticamente dalla qualità di Socio coloro che non provvedono al pagamento della quota sociale annua entro il termine previsto dal presente statuto per il pagamento delle quote sociali

c) per INDEGNITA', mediante espulsione disposta dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che commetta azioni contrarie alla moralità e alle elementari norme di educazione anche al di fuori del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell' Associazione ovvero si siano create situazioni incompatibili con le finalità ed il prestigio della Famija.

Il Socio espulso per indegnità non potrà più essere riammesso. Nei casi di decadenza di cui alle lettere a) e b) del presente articolo la riammissione potrà avvenire subordinando la stessa all'osservanza delle formalità previste per l'ammissione di nuovi Soci e comunque trascorso almeno un anno.

ART .6

Ogni Socio è tenuto a versare entro il mese di febbraio di ogni anno la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali hanno valore per l'intero anno solare e non sono frazionabili; sono altresì intrasmissibili e il Socio che abbia già versato la quota non potrà richiederne la restituzione.

ART. 7

Per l'adempimento dei suoi fini l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate:quote sociali,donazioni, contributi, elargizioni ed altre liberalità, in forma monetaria ovvero in beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo pervenute da privati o da Enti;

eventuali avanzi di gestione e introiti realizzati nell'ambito delle manifestazioni di attività istituzionale;ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

beni mobili ed attrezzature tempo per tempo acquisiti e strumentali all'attività dell' Associazione

beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo pervenuti all' Associazione (donazioni, successioni, lasciti, ecc..)

L'Associazione, mentre può liberamente acquistare e cedere beni mobili ed attrezzature strumentali tali al perseguimento dei propri scopi statutari, può acquisire beni immobili solo a titolo gratuito.

I Soci non hanno diritti personali ne sul patrimonio ne sulle eventuali rendite della "Famija Trisereisa"

Nel caso di scioglimento del sodalizio, di cui al successivo art. 11, il patrimonio deve essere devoluto ad Enti o, Associazioni che perseguano fini di beneficenza, assistenza e pubblica utilità, secondo quanto sarà indicato dall' Assemblea dei Soci

TITOLO II -ORGANI DELLA FAMIJA TRISEREISA

ART.8

Sono organi della Famija:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) Il Segretario;

f) Il Tesoriere.

ART.9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L' Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci. L' Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente, almeno due volte ogni anno, per lo svolgimento degli adempimenti che ad essa sono riservati, ed in particolare per delibera

a) sull' approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, entro il mese novembre;

b) sull' approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre precedente, entro il mese di marzo;

c) sulla nomina, per votazioni, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica quattro anni, alla loro naturale scadenza ovvero nel caso di dimissioni o decadenza per mancanza di maggioranza dei due organi sociali;

d) sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo e su quelle proposte da almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto in assemblea;

e) sull' approvazione dei Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;

f) sullo scioglimento e la liquidazione dell' Associazione e, in tal caso, sulla devoluzione del patrimonio sociale.

L' Assemblea inoltre, esprime il proprio parere sui programmi e sugli indirizzi dell' attività da svolgere, delineati dal Consiglio Direttivo. L' Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta ne sorga la necessità, o quando ne facciano motivata richiesta al Presidente, per iscritto, almeno da un quarto dei Soci o da un terzo dei Consiglieri o dall'intero Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10

L' Assemblea è normalmente convocata nel territorio del Comune di Tricerro. La convocazione deve avvenire con avviso scritto da recapitare ai Soci o mediante affissione di manifesti negli appositi spazi comunali e con locandine esposte negli esercizi pubblici almeno sette giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, salvo casi di urgenza, e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno ma almeno con un' ora di distanza dalla prima.

Hanno diritto di voto nelle assemblee, partecipandovi o rilasciando delega, in ogni caso, i Soci maggiorenni che al momento dell'espressione del voto risultino residenti in Tricerro da almeno tre mesi. I soci fondatori mantengono il diritto di voto anche quando non risultino residenti.

Ogni Socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro Socio, che non faccia parte degli Organi dall' Associazione, mediante delega scritta. La delega vale per una sola adunanza e ciascun Socio non può avere che un voto e la delega di un solo Socio.

ART. 11

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita e può deliberare in prima convocazione quando intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni devono essere prese, salvo il caso di cui al comma successivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e con votazione palese. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

La proposta di scioglimento dell' Associazione è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il patrimonio sarà devoluto secondo la proposta che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere qualificato più anziano ai sensi dell' art. 15.

Il Presidente dell' Assemblea, se del caso, nomina tra gli intervenuti due scrutatori con il compito di accertare la regolarità delle votazioni.

Al Segretario o, in sua mancanza o impedimento, a chi è stato designato di sostituirlo, è demandato il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell' Assemblea ed, in caso di votazioni segrete, dai due scrutatori.

ARTICOLO 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo votato dall'assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 13 ad un massimo di 15 membri.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il Presidente ed il Vice Presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consigliere.

ART.13

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e posso essere confermati .

Il Presidente ed il Vice Presidente, nominati in conformità dell'ultimo comma dell' articolo precedente, durano nell'incarico quattro anni e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato mancare motivo, decade dalla carica.

In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione dei Consiglieri che vengano a mancare per qualsiasi motivo o causa cooptando liberamente altro Socio che si renda disponibile ad assumere la carica. I nominati in surrogazione di coloro che sono venuti a mancare restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Il membro del Consiglio dichiarato decaduto non può essere nominato nel quadriennio successivo.

Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei consiglieri nominati dall' Assemblea comportano la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo e la convocazione, nel termine di trenta giorni, dell' Assemblea dei Soci perché provveda al rinnovo delle cariche. Per il periodo intercorrente dal momento di decadenza fino all' assunzione delle cariche dei nuovi consiglieri, rimane in carica il solo Presidente per l'ordinaria amministrazione.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione al fine del perseguimento dei fini statutari, in relazione ai programmi ed agli indirizzi delineati e sottoposti al parere dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente o al Segretario determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di competenza del Consiglio le decisioni riguardanti:

a) le proposte sulle modifiche statutarie da presentare all'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei componenti in carica;

b) la determinazione degli indirizzi generali dell' attività e della organizzazione dell' Associazione;

c) l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e della permanenza degli stessi, da esprimersi con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica.

d) la dichiarazione di decadenza dei soci, consiglieri e revisori nei casi previsti;

e) la nomina del Presidente e del Vice Presidente

f) la nomina e la revoca del Segretario, del Tesoriere ed eventualmente dei loro sostituti;

g) la determinazione della misura delle quote sociali annuali e le modalità di versamento

delle stesse;

h) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

i) la promozione di azioni legali e la resistenza alle stese;

l) L'emanazione di regolamenti interni per l'ordinamento dell'attività sociale;

m) La fissazione della data di convocazione delle Assemblee con la determinazione dell'ordine del giorno.

ART.15

Il Consiglio Direttivo si aduna, di regola, una volta ogni due mesi e viene convocato presso la sede della Famija o altrove, in Tricerro, dal Presidente o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.

I Consiglieri, in numero non inferiore a quattro, o il Collegio dei Revisori dei Conti, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo avviso scritto recapitato ai membri del Consiglio ed ai Revisori almeno tre giorni interi prima della riunione e, nei casi di urgenza, anche mediante comunicazione verbale o telefonica da effettuarsi almeno otto ore prima della riunione. In assenza delle formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e almeno due revisori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano, inteso come colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni, salvo i casi in cui è espressamente prevista una diversa maggioranza, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni su questioni riguardanti i membri del Consiglio, i Revisori, il Segretario ed il Tesoriere sono fatte a scrutinio segreto. La stessa formalità deve essere osservata per le deliberazioni riguardanti persone e per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla maggioranza dei presenti. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti ogni proposta si intende respinta.

I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, o equipollente, sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, convoca e presiede l'assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e le eventuali Commissioni istituite, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento generale della Famija, compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio ( in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità giudicante, con facoltà, previa autorizzazione del Direttivo, di nominare avvocati e procuratori nonché consulenti tecnici) e la firma sociale; la rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, al Consigliere qualificato più anziano ai sensi dell'art. 15.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva, da convocare non oltre trenta giorni. Il Consiglio, tra l'altro, dovrà verificare se, nei casi sottoposti, sussistevano gli estremi di urgenza, tali da legittimare l'intervento.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

ART. 17

IL SEGRETARIO -IL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere e ne determina i poteri e le funzioni.

In particolare il Segretario svolge funzioni di Segretario del Consiglio e dell'Assemblea, redige i relativi verbali e li trascrive sugli appositi registri, o equipollenti, provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio e dà esecuzione alle deliberazioni stesse.

Il Segretario avrà inoltre cura di tenere aggiornato il libro, o equipollente, degli aderenti all'Associazione e di provvedere per la puntuale e regolare riscossione delle quote sociali annuali.

In caso di assenza od impedimento del Segretario, il Consiglio può designare un suo sostituto.

Il Tesoriere esegue i movimenti contabili e di cassa della Famija e le relative registrazioni ed è responsabile, con il Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. Predispone il rendiconto dell'esercizio e lo presenta al Consiglio Direttivo, accompagnato da idonea relazione contabile, per la redazione del bilancio consuntivo.

Con propria deliberazione, il Direttivo può attribuire al Segretario le funzioni di Tesoriere.

ART. 18

I REVISORI DEI CONTI

Presso l'Associazione funziona un Collegio di Revisori dei Conti composto da quattro membri effettivi e da due supplenti nominati, tra i Soci, dall'Assemblea nella medesima seduta in cui viene rinnovato il Consiglio Direttivo.

In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e, al Revisore decaduto subentra il Revisore supplente.

I Revisori restano in carica quattro anni e possono essere confermati. In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio essi ne seguono le sorti.

Essi, senza diritto di voto, intervengono alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di far verbalizzare le loro eventuali osservazioni.

Il Collegio esercita la vigilanza ed il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, sulla tenuta dei libri contabili e sociali, l'esatta corrispondenza del bilancio consuntivo.

Devo inoltre vigilare sull'osservanza delle norme statutarie.

Il Revisore dichiarato decaduto non può essere nominato nel quadriennio successivo.

TITOLO III - BILANCIO

ART. 19

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, da convocare entro il termine stabilito dal precedente art. 9, lett. A).

Entro il mese di febbraio, il Consiglio Direttivo, esaminato il rendiconto presentato dal Tesoriere, predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, da convocare entro il termine stabilito dall'art. 9, lett. b)

E' fatto assoluto divieto distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, quote di eventuali utili o avanzi di gestione: questi dovranno essere reimpiegati nella realizzazione delle attività associative.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Famija, o altro luogo accessibile ai Soci, nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

TITOLO V -CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.21

I Soci si impegnano ad osservare lo statuto ed i regolamenti societari, le deliberazioni e le decisioni degli organi sociali; si impegnano, altresì, a non adire a vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi o nei confronti dell'Associazione in relazione alle attività societarie. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi, che possono formare oggetto di compromesso, sono sottoposte al giudizio di un "Arbitro".

L'Arbitro è scelto annualmente dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, anche tra persone non aderenti all'Associazione, tra nominativi indicati dal Consiglio Direttivo.

Le decisioni dell'arbitro sono definitive ed inappellabili.

TITOLO VI -NORMA TRANSITORIA

ART. 22

Il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori, il segretario, il Tesoriere in carica alla data di approvazione del presente statuto, rimangono ciascuno nella propria carica presso la Famija Trisereisa fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, salvo cause si decadenza o dimissioni.

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